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4 20 101
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 23:00:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/12/2023 alle 21:58:32

Io carico spesso sull auto travi parecchio lunghe, e per sapere quanto posso caricare prendo la lunghezza dell auto, divido per 10 e moltiplico per 13 (ovviamente davanti deve essere a filo con il paraurti). Per esempio la mia auto è lunga 3,65 e quindi posso caricare travi lunghe 4,75.
sei fuori di 5 mm wink...
la sporgenza può essere 109,5+3,65 = 474,5 
Un solerte agente di Polizia Stradale potrebbe anche elevare sanzione ex art. 164 CdS.
 
La verità non piace.
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57946
Rispondi Abuso
Inserito il 23/12/2023 alle: 11:53:41
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/12/2023 alle 23:00:49

sei fuori di 5 mm ... la sporgenza può essere 109,5+3,65 = 474,5  Un solerte agente di Polizia Stradale potrebbe anche elevare sanzione ex art. 164 CdS.  
l altro giorno ho dovuto portare travi di 5m, ho confidato che a occhio non si notasse la differenza laugh

Però me la sono fatta sotto, a un certo punto mi vedo inseguito da due gazzelle del Carabinieri a sirene spiegate, e quindi mi sono detto: "mi hanno beccato!" e mi sono accostato, ma questi hanno proseguito senza pensare a me angel
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 23/12/2023 alle 11:57:29
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2024 alle: 00:00:00
   
Ho aperto questa discussione all'inizio del 2020, quando ho preso spunto dal decreto sui dispositivi portabagagli/portasci/portabici per gli autobus (firmato dall'ing. Dondolini alla fine del 2019 e rimasto "clandestino") per pensare al consolidamento con le quattro circolari ministeriali allora vigenti sulla stessa materia e riguardanti i veicoli di cat. M1.

A conclusione di un lungo percorso di approfondite rifiniture, nell'intervento del 7 ottobre scorso in altra discussione ho presentato una proposta di modifica del CdS, al fine di porre tutti i veicoli di cat. M sullo stesso piano normativo riguardo al montaggio/utilizzo di un dispositivo portacarico esterno.

Inoltre, attraverso tre interventi nella stessa discussione:
www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/52#4069955
www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070623
www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070652,
ho fornito ampia documentazione sulla validita' dell'intero Regolamento ONU n. 26 e sul conseguente obbligo, per tutti gli stati membri dell'UE, di riconoscere le omologazioni rilasciate ai sensi di detto Regolamento.

La recente notizia di un prossimo decreto ministeriale per risolvere, in ordine sparso, il montaggio/utilizzo dei soli portabici sui veicoli di cat. M1, mi induce a proseguire in questa discussione il mio intendimento di pervenire alla definizione di un unico provvedimento riguardante tutti i veicoli di cat. M, in relazione al montaggio/utilizzo di un dispositivo portacarico esterno.

Pura fantasia.

Oltre i due aspetti "legislativi" sopra evidenziati, c'e' un terzo aspetto "legislativo" che ritengo opportuno trattare e che riguarda il contenuto del citato Regolamento ONU n. 26.

Parto da lontano.

Ogni automobilista sa (o dovrebbe sapere) che ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione [...] o nascondere i segni con il braccio (Convenzione di Vienna 1968).

Ho preferito citare direttamente la prescrizione della normativa internazionale, dal momento che ha rango superiore al CdS nella gerarchia delle fonti (come Chorus ricorda opportunamente nel forum). 

Nel Regolamento (UE) 2019/2144, in calce all'elenco dei Regolamenti ONU con applicazione obbligatoria, e' riportata una notazione concernente il montaggio del dispositivo di accoppiamento meccanico (gancio-traino), che considero molto interessante:
Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo e' idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/858] e  una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, puo' (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:
— le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non e' consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
—  le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non e' in uso;
— in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del Regolamento ONU n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore.


E' il primo caso (ed unico per quanto a mia conoscenza) dove il legislatore si preoccupa che il montaggio di un dispositivo omologato NON occulti, anche solo parzialmente, le luci posteriori e l'alloggiamento per la targa d’immatricolazione.

L'omologazione per un veicolo idoneo al traino viene rilasciata se il costruttore dimostra di avere inserito nel libretto d'uso e manutenzione un'avvertenza circa l'obbligo di rimuovere il gancio-traino quando non in uso, qualora la posizione del relativo montaggio rientri nei prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e/o della targa di immatricolazione del veicolo.

Nel caso di specie, se non si ricorda dell'avvertenza di rimuovere il gancio-traino quando non in uso, l'automobilista potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 79 CdS, a mio avviso.

Un veicolo che monta un dispositivo omologato (gancio-traino), rimasto posizionato entro i prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e/o della targa di immatricolazione, non e' piu' idoneo tecnicamente alla circolazione sulla pubblica strada, secondo la mia lettura dell'art. 79 CdS.

[segue]
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 28/10/2024 alle: 12:13:44

Forse, e ripeto forse almeno per me, ma ho l'impressione che si faccia un po' di confusione sulla materia. Le situazioni sono principalmente tre:
1  bici/moto caricata/e sul portabici fissato saldamente alla parete posteriore del camper;
2. bici/moto caricate con apposita struttura fissata quasi saldamente ai longaroni del camper;
3. bici/moto caricate su apposita struttura fissata sul gancio di traino.

Per la situazione al punto 1 (portabici classico a parete) il problema è stato superato nel 1998/99 con apposita Circolare che consente ancora l'installazione del portabici a parete, senza riferimenti al limite di sbalzo calcolato sul passo del veicolo e senza  trascrizione sulla Carta di Circolazione.

Per i punti 2 e 3 non credo sia un unico problema ma richieda due soluzioni specifiche; io non sono interessato perché ho già il portamoto estraibile di serie, trascritto sulla Carta di Circolazione.

Giovanni
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IZ4DJI
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12/11/2006 57946
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Inserito il 28/10/2024 alle: 14:46:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 27/10/2024 alle 00:00:00

    Ho aperto questa discussione all'inizio del 2020, quando ho preso spunto dal decreto sui dispositivi portabagagli/portasci/portabici per gli autobus (firmato dall'ing. Dondolini alla fine del 2019 e rimasto clandestino)
per pensare al consolidamento con le quattro circolari ministeriali allora vigenti sulla stessa materia e riguardanti i veicoli di cat. M1. A conclusione di un lungo percorso di approfondite rifiniture, nell'intervento del 7 ottobre scorso in altra discussione ho presentato una proposta di modifica del CdS, al fine di porre tutti i veicoli di cat. M sullo stesso piano normativo riguardo al montaggio/utilizzo di un dispositivo portacarico esterno. Inoltre, attraverso tre interventi nella stessa discussione: www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/52#4069955 www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070623 www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070652, ho fornito ampia documentazione sulla validita' dell'intero Regolamento ONU n. 26 e sul conseguente obbligo, per tutti gli stati membri dell'UE, di riconoscere le omologazioni rilasciate ai sensi di detto Regolamento. La recente notizia di un prossimo decreto ministeriale per risolvere, in ordine sparso, il montaggio/utilizzo dei soli portabici sui veicoli di cat. M1, mi induce a proseguire in questa discussione il mio intendimento di pervenire alla definizione di un unico provvedimento riguardante tutti i veicoli di cat. M, in relazione al montaggio/utilizzo di un dispositivo portacarico esterno. Pura fantasia. Oltre i due aspetti legislativi sopra evidenziati, c'e' un terzo aspetto legislativo che ritengo opportuno trattare e che riguarda il contenuto del citato Regolamento ONU n. 26. Parto da lontano. Ogni automobilista sa (o dovrebbe sapere) che ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione [...] o nascondere i segni con il braccio (Convenzione di Vienna 1968). Ho preferito citare direttamente la prescrizione della normativa internazionale, dal momento che ha rango superiore al CdS nella gerarchia delle fonti (come Chorus ricorda opportunamente nel forum).  Nel Regolamento (UE) 2019/2144, in calce all'elenco dei Regolamenti ONU con applicazione obbligatoria, e' riportata una notazione concernente il montaggio del dispositivo di accoppiamento meccanico (gancio-traino), che considero molto interessante: Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo e' idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, puo' (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue: — le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non e' consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato; — le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non e' in uso; — in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del Regolamento ONU n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore. E' il primo caso (ed unico per quanto a mia conoscenza) dove il legislatore si preoccupa che il montaggio di un dispositivo omologato NON occulti, anche solo parzialmente, le luci posteriori e l'alloggiamento per la targa d’immatricolazione. L'omologazione per un veicolo idoneo al traino viene rilasciata se il costruttore dimostra di avere inserito nel libretto d'uso e manutenzione un'avvertenza circa l'obbligo di rimuovere il gancio-traino quando non in uso, qualora la posizione del relativo montaggio rientri nei prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e/o della targa di immatricolazione del veicolo. Nel caso di specie, se non si ricorda dell'avvertenza di rimuovere il gancio-traino quando non in uso, l'automobilista potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 79 CdS, a mio avviso. Un veicolo che monta un dispositivo omologato (gancio-traino), rimasto posizionato entro i prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e/o della targa di immatricolazione, non e' piu' idoneo tecnicamente alla circolazione sulla pubblica strada, secondo la mia lettura dell'art. 79 CdS. [segue]
...
Nella mia auto non sono riuscito a fare installare un gancio non smontabile (come ho negli altri veicoli) proprio perchè coprirebbe un paio di cm in basso la targa (ma se la guarda un bambino che sta in ginocchio) e quindi non viene prodotto e non si puo neppure montare un gancio fisso.
So che in teoria dovrei smontarlo se non in uso.
Non ho mai controllato sul manuale cosa dice, ma per curiosità ci guarderò.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 28/10/2024 alle: 15:01:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/10/2024 alle 14:46:25

Nella mia auto non sono riuscito a fare installare un gancio non smontabile (come ho negli altri veicoli) proprio perchè coprirebbe un paio di cm in basso la targa (ma se la guarda un bambino che sta in ginocchio) e quindi
non viene prodotto e non si puo neppure montare un gancio fisso. So che in teoria dovrei smontarlo se non in uso. Non ho mai controllato sul manuale cosa dice, ma per curiosità ci guarderò.
...
Il regolamento di attuazione del cds fissa le modalità di installazione delle targhe (art. 259) e la loro leggibilità (art. 260).
Evidentemente con il gancio traino la targa non risultava conforme all'art. 259.
15
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1910
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 08:26:50
Il topic è stato ripulito.
Cortesemente, come sempre nel caso di discussioni ad alto contenuto tecnico e/o approfondimento, invitiamo ad attenersi strettamente al tema della discussione. Per i commenti generici si possono usare topic alternativi.
Grazie della collaborazione.
Il Team di Moderazione
16
marinox
marinox
30/09/2009 5038
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:09:46
ora , ho un carrello rimorchio lungo 300cm fuori tutto e cassone di carico da 200 cm . devo caricare un quad da 230 cm e quindi sbordo sul davanti x circa 10 cm e poi sul retro i restanti 20 . la mia domanda è POSSO FARLO ? premetto che il carico è fissato come si deve con tanto di cartello carichi sporgenti ,e comunque le ruote poggiano x intero sul pianale , unica nota sarebbero i famosi 70 - 80 che sarebbero grandi come diametro , è possibile l'installazione di quelli piu piccoli che si vedono sui camion ? grazie x le risposte che mi scriverete . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29433
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:52:51
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2024 alle 16:09:46

ora , ho un carrello rimorchio lungo 300cm fuori tutto e cassone di carico da 200 cm . devo caricare un quad da 230 cm e quindi sbordo sul davanti x circa 10 cm e poi sul retro i restanti 20 . la mia domanda è POSSO FARLO
? premetto che il carico è fissato come si deve con tanto di cartello carichi sporgenti ,e comunque le ruote poggiano x intero sul pianale , unica nota sarebbero i famosi 70 - 80 che sarebbero grandi come diametro , è possibile l'installazione di quelli piu piccoli che si vedono sui camion ? grazie x le risposte che mi scriverete .  carlo
...
puoi sporgere tranquillamente, se quelle sono le misure
per il diametro degli adesivi, c'è una sola misura, altre misure non sono omologate
sull'adesivo , deve essere riportata la norma
Silvio
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57946
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 17:57:51
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2024 alle 16:09:46

ora , ho un carrello rimorchio lungo 300cm fuori tutto e cassone di carico da 200 cm . devo caricare un quad da 230 cm e quindi sbordo sul davanti x circa 10 cm e poi sul retro i restanti 20 . la mia domanda è POSSO FARLO
? premetto che il carico è fissato come si deve con tanto di cartello carichi sporgenti ,e comunque le ruote poggiano x intero sul pianale , unica nota sarebbero i famosi 70 - 80 che sarebbero grandi come diametro , è possibile l'installazione di quelli piu piccoli che si vedono sui camion ? grazie x le risposte che mi scriverete .  carlo
...
Un carico sul rimorchio non deve sporgere oltre l occhione di traino, MA deve rispettare l angolo diedro, che è quell angolo che in sterzata deve rimanere libero per la motrice.  Dietro puoi sporgere i 3/10 della lunghezza del rimorchio misurata dall occhione di traino.

PS,: leggi in fretta! winkangel
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 30/10/2024 alle 17:59:09
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 18:18:18
   
Giovanni ha scritto:
Forse, e ripeto forse almeno per me, ma ho l'impressione che si faccia un po' di confusione sulla materia.
   
==============================
   
Ti ringrazio per il tuo intervento e mi spiace di non essere riuscito, attraverso quelli miei precedenti
www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690
www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069059,
ad esprimere la mia intenzione in modo facilmente comprensibile.
   
Per regolamentare il montaggio/utilizzo dei dispositivi di "portacarico esterno", come da me cumulativamente denominati, abbiamo attualmente il quadro normativo riassunto nel seguente prospetto:
att.PNG

In questa discussione vorrei pervenire, con l'aiuto dei lettori interessati, alla definizione del seguente quadro normativo:
aus2.PNG

Prima di riflettere sui contenuti dell'unico auspicato decreto attuativo, in sostituzione di tre circolari + decreto 277/2023 + decreto 328/2024, occorre consolidare la base legislativa.

Premesso che e' tutta fantasia, la proposta di modifica del CdS e' gia' pronta .

Modificato da TheDevil il 12/09/2025 alle 01:44:42
16
marinox
marinox
30/09/2009 5038
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 18:44:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/10/2024 alle 16:52:51

puoi sporgere tranquillamente, se quelle sono le misure per il diametro degli adesivi, c'è una sola misura, altre misure non sono omologate sull'adesivo , deve essere riportata la norma
ringrazio x la solerte risposta a te e anche a IZ4DJI . peccato x i 70 /80 sono praticamente sulla corsia di carico/scarico , e quindi una volta caricato la ribaltina targa e fari andrebbero sulle gomme . MA è un buon motivo x trovare alternative di fissaggio .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57946
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 19:41:42
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2024 alle 18:44:43

ringrazio x la solerte risposta a te e anche a IZ4DJI . peccato x i 70 /80 sono praticamente sulla corsia di carico/scarico , e quindi una volta caricato la ribaltina targa e fari andrebbero sulle gomme . MA è un buon motivo x trovare alternative di fissaggio . carlo
Se vuoi ti mando qualche foto di come ho applicato i dischi di velocità, ma privatamente per email, perchè qui verrebbero eliminate dalla censura.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 08:24:15
e riguardo a questo tipo di "portapacchi", i cosiddetti backrack, quale normativa/omologazione/regola deve essere rispettata?

ringrazio fin d'ora chiunque possa dare utili riferimenti.
Screenshot_20250407_172747_Instagram.jpg
16
salito
salito
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21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 09:20:17
In risposta al messaggio di orme del 15/04/2025 alle 08:24:15

e riguardo a questo tipo di portapacchi, i cosiddetti backrack, quale normativa/omologazione/regola deve essere rispettata? ringrazio fin d'ora chiunque possa dare utili riferimenti.
ovviamente il peso
il problema sta nel non ""nascondere "" targa e luci 
per le luci ci sono delle misure tipo angolo di visione laterale A meno di apllicare una barra per luci e targa supplementari

ps 
per eccesso mettere il cartello catarifrangente ""carichi sporgenti "'
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 15/04/2025 alle 09:22:13
16
orme
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27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 09:37:59
In risposta al messaggio di salito del 15/04/2025 alle 09:20:17

ovviamente il peso il problema sta nel non nascondere targa e luci  per le luci ci sono delle misure tipo angolo di visione laterale A meno di apllicare una barra per luci e targa supplementari ps  per eccesso mettere il cartello catarifrangente carichi sporgenti '
il peso è un limite ben preciso, non va superato nemmeno a causa di un equipaggio troppo obeso ad esempio, mi pare ovvio.
la domanda si riferiva alle norme che regolano quel tipo di portapacchi, eventuale necessità di omologazioni e quant'altro.

grazie comunque della risposta, seppur poco utile nel caso specifico.
16
salito
salito
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21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 10:33:27
In risposta al messaggio di orme del 15/04/2025 alle 09:37:59

il peso è un limite ben preciso, non va superato nemmeno a causa di un equipaggio troppo obeso ad esempio, mi pare ovvio. la domanda si riferiva alle norme che regolano quel tipo di portapacchi, eventuale necessità di omologazioni e quant'altro. grazie comunque della risposta, seppur poco utile nel caso specifico.
se vuoi una testimonianza  giurata qui sui internet ...
per peso mi riferivo pure a quello che lui gli attacchi  puo portare questa è l omologazione da rispettare .
Se leggi bene ho scritto che  non deve interferire con la visione delle luci e della targa pure lateralmente 
Altrimenti si deve montare la barra con le luci e la targa gialla  R ripetitrice 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 15/04/2025 alle 10:44:50
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 10:56:17
In risposta al messaggio di salito del 15/04/2025 alle 10:33:27

se vuoi una testimonianza  giurata qui sui internet ... per peso mi riferivo pure a quello che lui gli attacchi  puo portare questa è l omologazione da rispettare . Se leggi bene ho scritto che non deve interferire con la visione delle luci e della targa pure lateralmente  Altrimenti si deve montare la barra con le luci e la targa gialla R ripetitrice 
va bene, grazie.

magari @TheDevil e/o @Anto1957 che mi sembrano piuttosto ferrati in materia analoga potranno essere d'aiuto.



n.b. io leggo bene, non ho richiesto "testimonianza giurata" (cit.) ma dev'essere comprensibile e corretto:

per peso mi riferivo pure a quello che lui gli attacchi  puo portare questa è l omologazione da rispettare (cit.) 
 

Modificato da orme il 15/04/2025 alle 10:56:40
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 11:11:11
In risposta al messaggio di orme del 15/04/2025 alle 08:24:15

e riguardo a questo tipo di portapacchi, i cosiddetti backrack, quale normativa/omologazione/regola deve essere rispettata? ringrazio fin d'ora chiunque possa dare utili riferimenti.
   
Se il veicolo e' classificato in cat. M1, quel dispositivo deve risultare omologato come entita' tecnica indipendente di tipo "portabagagli", ai sensi del Regolamento ONU n. 26 (seconda parte).

In alternativa puo' risultare omologato quale sporgenza del veicolo, su richiesta del relativo costruttore, sempre ai sensi del Regolamento citato (prima parte).

Quel dispositivo omologato fa parte del veicolo e non puo' essere considerato "carico sporgente".

Al meglio della mia attuale conoscenza della materia.
   
 
16
orme
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27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 15/04/2025 alle: 11:15:34
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/04/2025 alle 11:11:11

    Se il veicolo e' classificato in cat. M1, quel dispositivo deve risultare omologato come entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli, ai sensi del Regolamento ONU n. 26 (seconda parte). In alternativa puo' risultare
omologato quale sporgenza del veicolo, su richiesta del relativo costruttore, sempre ai sensi del Regolamento citato (prima parte). Quel dispositivo omologato fa parte del veicolo e non puo' essere considerato carico sporgente. Al meglio della mia attuale conoscenza della materia.      
...
Grazie mille, puntuale e preciso.
Quindi è il venditore dell'accessorio/optional che dovrebbe fornire idonea documentazione?

ora me lo stampo questo R26 e provo a vedere fin dove ci capisco! wink

Modificato da orme il 15/04/2025 alle 11:21:53
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