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19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63288
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 12:59:13
In risposta al messaggio di rriva del 01/06/2023 alle 21:04:27

Giusto a titolo informativo, dal momento che ho ricevuto risposta dalla motorizzazione di Trento che ha omologato il mezzo Quindi il dirigente, a domanda esplicita se allo stato attuale si potesse circolare in 4 persone con quel mezzo, risponde di si. rimangono ovviamente valide TUTTE le altre considerazioni sul sovrappeso ecc ecc  
Io lo vedo al contrario, in origine, omologato over 35 potevano viaggiare 4 persone, adesso, riportato a 35 quintali, le persone ammesse sono 2

Peró se lo dice lui…
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 08/06/2023 alle 13:01:06
22
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 13:47:21
In risposta al messaggio di Grinza del 08/06/2023 alle 12:59:13

Io lo vedo al contrario, in origine, omologato over 35 potevano viaggiare 4 persone, adesso, riportato a 35 quintali, le persone ammesse sono 2 Peró se lo dice lui…
sono d'accordo con Antonio
Paolo DR
11
rriva
rriva
15/03/2014 105
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 14:58:48
sono d'accordo anche io, nonostante la risposta della MCTC, infatti ho abbondato l'idea dell'acquisto, a meno che l'attuale proprietario non faccia le procedure di reimmatricolazione del mezzo in modo che il libretto riporti alla voce S.1 il valore 4.
La cosa sconvolgente è che non si riesca ad avere una risposta CERTA ma che ci si debba basare sulle interpretazioni.
veramente il paese delle banane
--
Riccardo
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 15:20:15
In risposta al messaggio di rriva del 08/06/2023 alle 14:58:48

sono d'accordo anche io, nonostante la risposta della MCTC, infatti ho abbondato l'idea dell'acquisto, a meno che l'attuale proprietario non faccia le procedure di reimmatricolazione del mezzo in modo che il libretto riporti
alla voce S.1 il valore 4. La cosa sconvolgente è che non si riesca ad avere una risposta CERTA ma che ci si debba basare sulle interpretazioni. veramente il paese delle banane
...
saggia decisione.

PS credo che il tuo sia un caso più unico che raro. Peraltro mi viene da dire che un documento importante come il libretto di circolazione, che attesta la proprietà di un veicolo e le sue principali caratteristiche tecniche, non possa riportare diciture generiche come : "Posti totali in alternativa 3 o 4". 
Non solo viene prevista un'alternativa, che già è un'eccezione, ma ben due!
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11
rriva
rriva
15/03/2014 105
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 15:40:29
La polizia stradale sostiene che sia una cosa abbastanza comune purtroppo
--
Riccardo
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 21:07:46
Per le masse si fa riferimento al regolamento (UE) N. 1230/2012.
Indichiamo con
Max = La massa massima  
MoM = Massa in ordine di Marcia
n = numero dei passeggeri trasportati (escluso il conducente)
MP = Massa dei passeggeri trasportati  = Kg.75 x n 
L = Lunghezza del veicolo
MU = Massa Utile non inferiore a  Kg.10 x (n+1) +Kg.10 x L
La MU e la MP sono dei vincoli assoluti.
Pertanto Max - MoM - MP - MU => 0 dopo opportuna passaggi la disequazione si riduce a
(Max - MoM -10 - L*10) / 85 => 0
Max, MoM e L li trovi sulla carta di circolazione.
Arrotondando il risultato per difetto si ottiene il numero dei passeggeri che possono essere trasportati oltre al conducente.
Nessuno ti ha dato una risposta perchè non hai dato le informazioni necessarie per  fare quel semplice calcolo.
Sostituisci i valori mancanti sul lato sinistro di quella disequazione e ti risponderai da solo.
saluti
elletufo
 
11
rriva
rriva
15/03/2014 105
Rispondi Abuso
Inserito il 08/06/2023 alle: 22:45:53
tutto bello,  peccato che la MoM sul libretto non ci sia ;-)
--
Riccardo
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29578
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 07:02:28
La massa in ordine di marcia sulle carte di circolazione non esiste, in nessun veicolo 
Al massimo può esserci la tara, ma negli ultimi anni evitano di mettere anche questo dato
Silvio
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 12:16:07
In risposta al messaggio di rriva del 08/06/2023 alle 22:45:53

tutto bello,  peccato che la MoM sul libretto non ci sia ;-)
In terza pagina (almeno sulla mia carta di circolazione) c'è il costruttore, le dimensioni ed il Rapporto  KW/T, e se quel rapporto ce l'ha  messo l'allestitore, la T  corrisponde al Peso in ordine di Marcia. Nel mio ho trovato corrispondenza.
saluti
22
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 12:33:49
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/06/2023 alle 12:16:07

In terza pagina (almeno sulla mia carta di circolazione) c'è il costruttore, le dimensioni ed il Rapporto  KW/T, e se quel rapporto ce l'ha  messo l'allestitore, la T  corrisponde al Peso in ordine di Marcia. Nel mio ho trovato corrispondenza. saluti
la T è la tara che è differente dalla Massa in O.d.M.
Paolo DR
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 12:41:27
In risposta al messaggio di PDR del 09/06/2023 alle 12:33:49

la T è la tara che è differente dalla Massa in O.d.M.
Ho specificato :" se quel rapporto lo ha indicato l'allestitore", e non può averlo indicato  nessun altro perchè è l'allestitore che chiede la omologazione come autocaravan.
saluti di nuovo.
Aggiungo
Il regolamento (UE) N. 1230/2012 stabilisce tra l'altro anche come si determina la massa in ordine di marcia perciò, seguendo pedissequamente quello che dice detto regolamentoe si è in grado di determinare tutto quello che si cerca e bonanotte ar secchio.
ancora saluti.

Modificato da Elletufo il 09/06/2023 alle 12:49:50
11
rriva
rriva
15/03/2014 105
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 12:50:01
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/06/2023 alle 12:41:27

Ho specificato :se quel rapporto lo ha indicato l'allestitore, e non può averlo indicato  nessun altro perchè è l'allestitore che chiede la omologazione come autocaravan. saluti di nuovo. Aggiungo Il regolamento (UE)
N. 1230/2012 stabilisce tra l'altro anche come si determina la massa in ordine di marcia perciò, seguendo pedissequamente quello che dice detto regolamentoe si è in grado di determinare tutto quello che si cerca e bonanotte ar secchio. ancora saluti.
...
quindi secondo te, se il Rapporto POTENZA/TARA indicato sul libretto fosse di 37,643 KW/T
e la potenza dichiarata a libretto in KW fosse 115
quanto dovrebbe essere il MoM ? 
--
Riccardo
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 13:04:56
In risposta al messaggio di rriva del 09/06/2023 alle 12:50:01

quindi secondo te, se il Rapporto POTENZA/TARA indicato sul libretto fosse di 37,643 KW/T e la potenza dichiarata a libretto in KW fosse 115 quanto dovrebbe essere il MoM ? 
Kg. 3055
questo é come è uscito dall'allestitore, poi....
 

Modificato da Elletufo il 09/06/2023 alle 13:11:16
22
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 13:17:09
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/06/2023 alle 13:04:56

Kg. 3055 questo é come è uscito dall'allestitore, poi....  
e la tara ?
Con 2/3/4 persone, ha la tara variabile ?
Paolo DR
11
rriva
rriva
15/03/2014 105
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 14:29:23
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/06/2023 alle 13:04:56

Kg. 3055 questo é come è uscito dall'allestitore, poi....  
poi con tutto quello che è stato montato sarà a 3500 senza nessuno a bordo
--
Riccardo
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29578
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 16:06:01
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/06/2023 alle 12:41:27

Ho specificato :se quel rapporto lo ha indicato l'allestitore, e non può averlo indicato  nessun altro perchè è l'allestitore che chiede la omologazione come autocaravan. saluti di nuovo. Aggiungo Il regolamento (UE)
N. 1230/2012 stabilisce tra l'altro anche come si determina la massa in ordine di marcia perciò, seguendo pedissequamente quello che dice detto regolamentoe si è in grado di determinare tutto quello che si cerca e bonanotte ar secchio. ancora saluti.
...
anche se il rapporto lo ha stilato l'allestitore, la tara non è il peso in ordine di marcia
sono due cose differenti
la tara è il veicolo a secco, il peso in ordine di marcia comprende liquidi in percentuali variabili, gas, conducente, ecc
Silvio
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Rispondi Abuso
Inserito il 09/06/2023 alle: 19:29:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/06/2023 alle 16:06:01

anche se il rapporto lo ha stilato l'allestitore, la tara non è il peso in ordine di marcia sono due cose differenti la tara è il veicolo a secco, il peso in ordine di marcia comprende liquidi in percentuali variabili, gas, conducente, ecc
In questo articolo del Regolamento citato ci sono tutte le definizioni dei termini utilizzati.
Non esiste il termine tara. Se lei vuole può anche cercarlo in tutto il regolamento, ma non lo troverà da nessuna parte.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009:
1)   «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE;
2)   «apparecchiatura standard»: la configurazione di base di un veicolo munito di tutte le caratteristiche necessarie ai sensi degli atti normativi di cui all’allegato IV e all’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell’apparecchiatura;
3)   «dispositivi opzionali»: tutte le caratteristiche su ordinazione del cliente, non incluse nell’apparecchiatura standard montata sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore;
4)   «massa in ordine di marcia»:
a)nel caso di un veicolo a motore:
la massa del veicolo, con i serbatoi riempiti almeno al 90 %, inclusa la massa del conducente, del carburante e dei liquidi, attrezzato con le apparecchiature standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, della cabina, dell’aggancio e delle ruote di scorta e degli attrezzi;
b)nel caso di un rimorchio:
la massa del veicolo, inclusi il carburante e i liquidi, attrezzato con le apparecchiature standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se sono montati, la massa della carrozzeria, gli agganci supplementari, le ruote di scorta e gli strumenti;
5)   «massa dei dispositivi opzionali»: la massa dei dispositivi che possono essere montati sul veicolo in aggiunta all’apparecchiatura standard, conformemente alle specifiche del costruttore;
6)   «massa effettiva del veicolo»: la massa in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati su un singolo veicolo;
7)   «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico» (M): la massa massima assegnata al veicolo in base alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni; la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico di un rimorchio o di un semirimorchio include la massa statica trasferita al veicolo trainante quando è agganciato;
8)   «massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato» (MC): la massa massima assegnata alla combinazione di un veicolo a motore e uno o più rimorchi in base alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni o la massa massima assegnata alla combinazione di una motrice e un semirimorchio;
9)   «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile» (TM): la massa massima di uno o più rimorchi che possono essere trainati da un veicolo trainante che corrisponde al carico totale trasmesso al suolo dalle ruote di un asse o di un gruppo d’assi quando il rimorchio è agganciato alla motrice;
10)   «asse»: asse di rotazione comune di due o più ruote motorizzate o a rotazione libera, e in uno o più segmenti ubicati nello stesso piano perpendicolare alla linea centrale longitudinale del veicolo;
11)   «gruppo d’assi»: un numero di assi che hanno una distanza tra due assi che è limitata a una delle distanze tra due assi denominata distanza «d» nell’allegato I della direttiva 96/53/CE e che interagisce a causa della progettazione specifica della sospensione;
12)   «asse unico»: un asse che non può essere considerato parte di un gruppo d’assi;
13)   «massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse» (m): la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo mediante le ruote dell’asse, in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e dell’asse e delle loro prestazioni;
14)   «massa massima tecnicamente ammissibile su un gruppo d’assi» (μ): la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo mediante le ruote del gruppo d’assi, in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e del gruppo d’assi e delle loro prestazioni;
15)   «dispositivo di traino»: un dispositivo meccanico che include i componenti di cui ai punti da 2.1 a 2.6 del regolamento n. 55 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli (7) e un dispositivo di traino chiuso di cui al punto 2.1.1 del regolamento UNECE n. 102 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di un I.A dispositivo di traino chiuso (CCD) II. Veicoli per quanto riguarda l’installazione di un tipo omologato di CCD (8) ;
16)   «punto di aggancio»: il centro del punto di inserimento del dispositivo di traino montato su un veicolo trainato nell’aggancio montato sulla motrice;
17)   «massa del dispositivo di traino»: la massa del dispositivo stesso e delle parti necessarie per il montaggio dell’aggancio sul veicolo;
18)   «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio»:
a)nel caso di un veicolo trainante la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio («S» o «U») di un veicolo trainante, in base alle caratteristiche di costruzione del dispositivo di traino e del veicolo trainante;
b)nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale e di un rimorchio a timone rigido, la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile («S» o «U») trasferito dal rimorchio al veicolo trainante al punto di aggancio, in base alle caratteristiche di costruzione del dispositivo di traino e del rimorchio;
19)   «massa dei passeggeri»: la massa nominale a seconda della categoria di veicolo moltiplicata per il numero di posti a sedere, inclusi gli eventuali posti a sedere per gli accompagnatori e il numero di posti in piedi, ma escluso il conducente;
20)   «massa del conducente»: la massa nominale di 75 kg collocata nel punto di riferimento del sedile del conducente;
21)   «massa utile»: la differenza fra la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri e della massa dei dispositivi opzionali;
22)   «lunghezza»: le dimensioni di cui ai punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 della norma ISO 612:1978; tale definizione si applica anche ai veicoli articolati costituiti da due o più sezioni;
23)   «larghezza»: le dimensioni di cui al punto 6.2 della norma ISO 612:1978;
24)   «altezza»: le dimensioni di cui al punto 6.3 della norma ISO 612:1978;
25)   «interasse»:
a)le dimensioni di cui al punto 6.4.1 della norma ISO 612:1978;
b)nel caso di un rimorchio ad asse centrale con un unico asse, la distanza orizzontale tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro dell’asse;
c)nel caso di un rimorchio ad asse centrale con più di un asse, la distanza orizzontale tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro del primo asse;
26)   «distanza tra gli assi»: per i veicoli con più di due assi, la distanza tra due assi consecutivi di cui al punto 6.4 della norma ISO 612:1978; per i veicoli muniti solo di due assi per i semirimorchi, i rimorchi ad asse centrale e i rimorchi a timone rigido, con distanza tra gli assi di cui al punto 6.4.2 della norma ISO 612:1978 s’intende interasse come definito nel punto 25;
27)   «carreggiata»: la distanza di cui al punto 6.5 della norma ISO 612:1978;
28)   «avanzamento della ralla»: la distanza di cui al punto 6.19.2 della norma ISO 612: 1978, tenendo conto della nota di cui al punto 6.19 di tale norma;
29)   «raggio di montaggio frontale del semirimorchio»: la distanza orizzontale tra l’asse del perno e qualsiasi punto nella parte anteriore del semirimorchio;
30)   «sbalzo anteriore»: la distanza orizzontale tra il piano verticale che attraversa il primo asse o l’asse del perno nel caso di un semirimorchio e il punto più avanzato del veicolo;
31)   «sbalzo posteriore»: la distanza orizzontale tra il piano verticale che attraversa l’ultimo asse posteriore e il punto o l’asse del perno nel caso di un semirimorchio e il punto più arretrato del veicolo; se il veicolo è munito di un dispositivo di aggancio non rimovibile, il punto più arretrato del veicolo è il punto di aggancio;
32)   «lunghezza della superficie di carico»: la distanza tra il punto interno più avanzato e il punto interno più arretrato della superficie di carico, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo;
33)   «raggio di curvatura posteriore»: la distanza tra l’effettivo punto più esterno della parte posteriore di un veicolo quando il veicolo viene manovrato nelle condizioni di cui allegato I, parte B, sezione 7 o parte C, sezione 6, del presente regolamento;
34)   «dispositivo di sollevamento dell’asse»: dispositivo montato sul veicolo al fine di sollevare l’asse dal suolo e abbassarlo fino al suolo;
35)   «asse sollevabile»: un asse che può essere sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento;
36)   «asse scaricabile»: un asse il cui carico può essere variato senza sollevare l’asse con il relativo dispositivo di sollevamento;
37)   «sospensione pneumatica»: un sistema di sospensione in cui almeno il 75 % dell’effetto elastico è determinato da una molla pneumatica;
38)   «classe di autobus di linea o granturismo»: l’insieme di veicoli definiti dai punti 2.1.1 e 2.1.2 del regolamento UNECE n. 107 — prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (9) ;
39)   «autoarticolato»: veicolo di categoria M2 o M3, come definito al punto 2.1.3 del regolamento UNECE n. 107;
40)   «carico indivisibile»: un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo le cui masse e dimensioni sono conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato membro.
 
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