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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/02/2020 alle: 15:15:15
   
Apro questa discussione con la definizione di quattro termini secondo l'accezione utilizzata nella regolamentazione della circolazione stradale, al meglio della mia attuale conoscenza.

SPORGENZA: parte componente (dispositivo od apparecchiatura) di un veicolo che non deve essere considerata per la determinazione della sue dimensioni di lunghezza, larghezza ed altezza.

CARICO INDIVISIBILE: un carico che, ai fini del trasporto stradale, non puo' essere diviso in due o piu' carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni.

CARICO SPORGENTE: un carico indivisibile che, a causa della sua lunghezza e/o larghezza entro le dimensioni massime autorizzate di cui al Regolamento (UE) n.2021/535, sporge oltre la sagoma propria del veicolo utilizzato per il relativo trasporto stradale fino ai seguenti limiti:
- oltre la parte anteriore: nulla;
- oltre la parte posteriore: 3/10 della lunghezza del veicolo;
- oltre le parti laterali: 0,30 m. dal bordo esterno delle luci di posizione anteriori e posteriori.

CARICO ECCEZIONALE: un carico indivisibile che, a causa della sua massa e/o dimensioni, non puo' essere trasportato con un veicolo le cui massa e dimensioni siano conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato-membro.

Resto ben disponibile a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia.

Modificato da TheDevil il 22/11/2023 alle 13:13:13
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 03/02/2020 alle: 15:23:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2020 alle 15:15:15

    Apro questa discussione con la definizione di quattro termini secondo l'accezione utilizzata nella regolamentazione della circolazione stradale, al meglio della mia attuale conoscenza. SPORGENZA: parte componente
(dispositivo od apparecchiatura) di un veicolo che non deve essere considerata per la determinazione della sue dimensioni di lunghezza, larghezza ed altezza. CARICO INDIVISIBILE: un carico che, ai fini del trasporto stradale, non puo' essere diviso in due o piu' carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni. CARICO SPORGENTE: un carico indivisibile che, a causa della sua lunghezza e/o larghezza entro le dimensioni massime autorizzate di cui al Regolamento (UE) n.2021/535, sporge oltre la sagoma propria del veicolo utilizzato per il relativo trasporto stradale fino ai seguenti limiti: - oltre la parte anteriore: nulla; - oltre la parte posteriore: 3/10 della lunghezza del veicolo; - oltre le parti laterali: 0,30 m. dal bordo esterno delle luci di posizione anteriori e posteriori. CARICO ECCEZIONALE: un carico indivisibile che, a causa della sua massa e/o dimensioni, non puo' essere trasportato con un veicolo le cui massa e dimensioni siano conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato-membro. Resto ben disponibile a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia.
...
Io naturalmente acconsento, ma vorrei, cortesemente, chiederti qual è la fonte delle definizioni che hai riportato, grazie.
10
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1090
Rispondi Abuso
Inserito il 03/02/2020 alle: 15:51:16
Immagino si tratti relativamente ad un carico trasportato e suo eventuale segnale apposito ( se non fosse così me ne scuso ), quindi direi che le definizioni sono corrette e, appunto, parlando di carico aggiungerei :

SPORGENZA : direi che la misura da non tenere in considerazione è solo l'altezza ( se metto bici + portabici sul tetto dell'auto, non metto il cartello...). Immagino pero' esista un limite che non conosco, se non quello dei canonici 4 metri ma per un'auto mi pare tanto. Per le altre due misure, dipende : se parliamo di sporgenze intrinseche dell'auto concordo ( specchietti ? ), altrimenti, se di accessori, non saprei definire correttamente.

CARICO SPORGENTE : direi che concordo, nei limiti imposti da art 61 del cds

CARICO INDIVISIBILE : concordo sul fatto che non possa essere diviso in più parti se non danneggiandolo o rendendolo inservibile. Non so se possa entrare nel merito la questione costo.

CARICO ECCEZIONALE : concordo nella definizione

Buona giornata
Davide



 
Dielle family

Modificato da dielle6971 il 03/02/2020 alle 15:52:56
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2020 alle: 00:00:00
     
@Chorus che ha scritto: ... vorrei, cortesemente, chiederti qual è la fonte delle definizioni che hai riportato...
   
I seguenti testi di riferimento:
- Convenzione sulla circolazione stradale, Vienna 1968
- Regolamento (UE) 2018/858
- Regolamento (UE) 2019/2144
- Regolamento (UE) 2021/535
- Regolamento ONU n.26.
Peraltro le definizioni sono il risultato di una mia personale riformulazione nella scrupolosa fedelta' ai testi consultati.
  
------------------------------
  
@Dielle6971 che ha scritto: SPORGENZA: direi che la misura da non tenere in considerazione è solo l'altezza...
  
Veramente sono alcune specifiche SPORGENZE di un veicolo che non vanno considerate nella determinazione delle sue dimensioni di lunghezza, larghezza ed altezza.
   

Modificato da TheDevil il 22/11/2023 alle 14:14:14
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 06/02/2020 alle: 00:00:00
  
CdS, art. 61 "Sagoma limite"
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
[...omissis...]
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.
Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche' mobili.
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.

  
A fronte della sopraevidenziata disposizione (introdotta circa due anni fa con la Legge n. 2/2018) ho aperto questa discussione con l'intento di approfondire la tematica del portabiciclette nel suo "nuovo aspetto" di struttura legislativamente equiparata al portabagagli ed al portasci, quantomeno in relazione ai veicoli di cat. M2/M3.

Purtroppo l'odierna lettura del Decreto Dirigenziale MIT n.558 del 30 dicembre scorso ha azzerato la mia carica di motivazione.

A questo punto mi riservo di volgere la discussione sul commento del citato Decreto, non appena sara' pubblicato in G.U.
   

Modificato da TheDevil il 22/11/2023 alle 15:15:15
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23/11/2006 4689
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Inserito il 06/02/2020 alle: 15:15:15
  
Legge 11-01-2018 n. 2
Art. 9  "Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di principi generali"


La rubrica dell'articolo fa evidente riferimento al solo primo comma.

Di conseguenza e' del tutto pacifico che il secondo comma, qui di nostro interesse, sia derivato da un emendamento alla stesura originale della PdL.

La documentazione disponibile sul sito istituzionale della Camera

consente al cittadino di conoscere il nome dei relativi proponenti ma, alla fine, la responsabilita' e' dell'intera Assemblea che ha approvato la proposta emendativa n.11.10 nella seduta del 14/11/2017.

Perche' scrivo di responsabilita'?

Perche' la modifica dell'art. 61 e' impropria.

Sarebbe interessante conoscere il nominativo del consulente tecnico che ha assistito i deputati proponenti nella redazione di questo emendamento.
  
Prima di questa modifica il comma 1 lettera 'c' dell'art. 61 CdS aveva il seguente testo nel terzo ed ultimo periodo:
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.

L'inserimento di questa facolta' nell'art. 61 era quindi giustificato dal fatto che comportava una deroga alla misura della lunghezza massima stabilita in detto articolo.

A far tempo dal 2003, con il recepimento della Direttiva 2002/7/CE, le nuove misure di lunghezza massima stabilite a livello UE per tutti i veicoli di cat. M2/M3 hanno tassativamente escluso l'ulteriore applicazione di detta deroga.

L'art. 61 CdS potrebbe quindi riprendere la sua specifica funzione di contenere soltanto le definizioni della "sagoma limite" per la generalita' dei veicoli, mentre invece la facolta' di dotarsi di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette per i veicoli di cat. M2/M3 potrebbe essere inserita nell'art. 164, concernente la "sistemazione del carico".
 

Modificato da TheDevil il 22/11/2023 alle 16:16:16
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/02/2021 alle: 17:17:17
  
Ieri, in un'altra discussione, SergioRM ha scritto:
Girando per la rete mi sono imbattuto per puro caso in una diversa soluzione del problema della "targatura", che tra l'altro sembra smentire chi sostiene che la targa ripetitrice vale solo per i carrelli appendice.
Dimenticavo:
 

http://www.patente.it/normativa...


  
==============================
  
Giusto da un anno sto aspettando che questo Decreto Dirigenziale sia pubblicato sul sito istituzionale del MIT (e soprattutto in Gazzetta Ufficiale) per proseguire nel mio intento di commentare le "innovative" disposizioni firmate dall'ing. Dondolini il giorno prima di cessare il servizio.
  
 
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 12/02/2021 alle: 19:05:42
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2020 alle 15:15:15

    Apro questa discussione con la definizione di quattro termini secondo l'accezione utilizzata nella regolamentazione della circolazione stradale, al meglio della mia attuale conoscenza. SPORGENZA: parte componente
(dispositivo od apparecchiatura) di un veicolo che non deve essere considerata per la determinazione della sue dimensioni di lunghezza, larghezza ed altezza. CARICO INDIVISIBILE: un carico che, ai fini del trasporto stradale, non puo' essere diviso in due o piu' carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni. CARICO SPORGENTE: un carico indivisibile che, a causa della sua lunghezza e/o larghezza entro le dimensioni massime autorizzate di cui al Regolamento (UE) n.2021/535, sporge oltre la sagoma propria del veicolo utilizzato per il relativo trasporto stradale fino ai seguenti limiti: - oltre la parte anteriore: nulla; - oltre la parte posteriore: 3/10 della lunghezza del veicolo; - oltre le parti laterali: 0,30 m. dal bordo esterno delle luci di posizione anteriori e posteriori. CARICO ECCEZIONALE: un carico indivisibile che, a causa della sua massa e/o dimensioni, non puo' essere trasportato con un veicolo le cui massa e dimensioni siano conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato-membro. Resto ben disponibile a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia.
...
Premesso che non capisco la finalità delle  definizioni messe in relazione al camper se non quella di sporgenza.
Per quanto di mia conoscenza, il carico sporgente è quello che eccede di un tot in relazione alla lunghezza, larghezza e altezza del mezzo e al di sotto di quel tot non si considera tale; il carico indivisibile è semplicemente quello che non si può dividere a prescindere dai costi ma tenendo conto di rischi e danni; al carico eccezionale aggiungerei che deve sempre essere autorizzato e scortato per la sicurezza.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29433
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Inserito il 12/02/2021 alle: 20:06:15
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/02/2021 alle 19:05:42

Premesso che non capisco la finalità delle  definizioni messe in relazione al camper se non quella di sporgenza. Per quanto di mia conoscenza, il carico sporgente è quello che eccede di un tot in relazione alla lunghezza,
larghezza e altezza del mezzo e al di sotto di quel tot non si considera tale; il carico indivisibile è semplicemente quello che non si può dividere a prescindere dai costi ma tenendo conto di rischi e danni; al carico eccezionale aggiungerei che deve sempre essere autorizzato e scortato per la sicurezza.
...
Non tutti i carichi eccezionali devono essere scortati
Silvio
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 12/02/2021 alle: 20:17:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2021 alle 20:06:15

Non tutti i carichi eccezionali devono essere scortati
Penso che tu lo sappia meglio di me. Per arricchire la mia  conoscenza quali non necessitano di scorta? So che le scorte possono essere di privati o di forze di Polizia ma mi fermo qua.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29433
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Inserito il 12/02/2021 alle: 20:37:14
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/02/2021 alle 20:17:45

Penso che tu lo sappia meglio di me. Per arricchire la mia  conoscenza quali non necessitano di scorta? So che le scorte possono essere di privati o di forze di Polizia ma mi fermo qua.
Fino a 3 metri di larghezza, 4,3 di altezza e 20 metri di lunghezza, sono trasporti eccezionali con permessi permanenti( si richiedono una volta all'anno) e non necessitano di scorta.
Oltre queste misure, si richiede il permesso di volta in volta (uno per ogni singolo viaggio) e serve la scorta, che in base alle dimensioni con 1 due o più vetture
La scorta tecnica, da qualche anno a questa parte (forse una decina o piu)  è solo di privati. 
La polizia non effettua più il servizio scorta
Silvio
ezio59
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-
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Inserito il 12/02/2021 alle: 21:11:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2021 alle 20:37:14

Fino a 3 metri di larghezza, 4,3 di altezza e 20 metri di lunghezza, sono trasporti eccezionali con permessi permanenti( si richiedono una volta all'anno) e non necessitano di scorta. Oltre queste misure, si richiede il permesso
di volta in volta (uno per ogni singolo viaggio) e serve la scorta, che in base alle dimensioni con 1 due o più vetture La scorta tecnica, da qualche anno a questa parte (forse una decina o piu)  è solo di privati.  La polizia non effettua più il servizio scorta
...
yes grazie, non si finisce mai di imparare, l'importante è essere curiosi.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29433
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Inserito il 12/02/2021 alle: 21:29:31
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/02/2021 alle 21:11:25

grazie, non si finisce mai di imparare, l'importante è essere curiosi.
Felice di esserti stato utile
Silvio
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2021 alle: 16:16:16
  
Ezio59 ha scritto:
... non capisco la finalità delle definizioni messe in relazione al camper se non quella di SPORGENZA.
   
==============================
   
La finalita' dipende dall'esigenza di trovare una definizione di carico sporgente espressa meglio (ovviamente a mio avviso) rispetto alle attuali indicazioni di cui all'art. 164 CdS.

Sono quindi partito dalla definizione n.40 riportata nel Regolamento UE n.2012/1230 e l'ho divisa in due parti per ottenere le definizioni di carico indivisibile e carico eccezionale soprariportate.

In contrasto con il tuo convincimento il carico sporgente "occupa" lo spazio esterno alla sagoma di un veicolo fino a raggiungere i limiti di dimensione oltre i quali va considerato carico eccezionale.

In realta' il  carico sporgente puo' non raggiungere i limiti minimi di dimensione del carico eccezionale in quanto la distanza massima consentita rispetto alla sagoma del veicolo dipende dalle dimensioni di lunghezza/larghezza di quest'ultimo.

Piu' avanti nella discussione cerchero' di dimostrare come il concetto di carico sporgente (e, indirettamente, di carico indivisibile) riguardi i camper.
  
--------------------
p.s. Nel frattempo ho opportunamente integrato la definizione di carico sporgente.
  
 
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2021 alle: 18:13:52
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/02/2021 alle 16:16:16

   Ezio59 ha scritto: ... non capisco la finalità delle definizioni messe in relazione al camper se non quella di SPORGENZA.     ==============================     La finalita' dipende dall'esigenza di trovare una
definizione di carico sporgente espressa meglio (ovviamente a mio avviso) rispetto alle attuali indicazioni di cui all'art. 164 CdS. Sono quindi partito dalla definizione n.40 riportata nel Regolamento UE n.2012/1230 e l'ho divisa in due parti per ottenere le definizioni di carico indivisibile e carico eccezionale soprariportate. In contrasto con il tuo convincimento il carico sporgente occupa lo spazio esterno alla sagoma di un veicolo fino a raggiungere i limiti di dimensione oltre i quali va considerato carico eccezionale. In realta' il carico sporgente puo' non raggiungere i limiti minimi di dimensione del carico eccezionale in quanto la distanza massima consentita rispetto alla sagoma del veicolo dipende dalle dimensioni di lunghezza/larghezza di quest'ultimo. Piu' avanti nella discussione cerchero' di dimostrare come il concetto di carico sporgente (e, indirettamente, di carico indivisibile) riguardi i camper.    p.s. Nel frattempo ho opportunamente integrato la definizione di carico sporgente.     
...
Non ho capito quale contrasto c'è con quello che ho scritto sopra.
Articolo 61
Sagoma limite

(Art. 216 e 217 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
  a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
  b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
  c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 430,00 a euro 1.731,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9.

A rticolo 164, comma 2
Articolo 164, comma 8
Sistemava il carico sul veicolo che: - sporgeva longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; - sporgeva longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, oltre ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.

  Sanzioni accessorie
- Ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida
Note operative
* Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
* I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
* Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61.
Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
 (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)

Chi fa controlli stradali sanziona in base al CdS non a regolamenti UE che eventualmente possono essere presi in considerazione in caso di ricorso amministrativo.
 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
ezio59
ezio59
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Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2021 alle: 19:02:51
Siccome non ho capito cosa vuoi e dove intendi arrivare "non annetto interesse allo sviluppo della discussione" e lascio a menti eccelse ogni risposta.  Ciao
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2023 alle: 19:19:19
   
Riprendo questa discussione perche' l'attesa riguardo alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale MIT n. 558/2019 in Gazzetta Ufficiale si e' conclusa il 4 aprile scorso, quando lo stesso ministero ne ha sancito l'inapplicabilita' con la nota prot. 10985 di cui ho reperito in internet soltanto il titolo:

dgmot2.PNG

Il 6 luglio scorso il MIT ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 277 che replica sostanzialmente il contenuto del precedente e che e' stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 183/2023.

Riporto la penultima premessa:
Considerata la necessita' di [...] disciplinare l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada
e questo e' un possibile risultato del fine perseguito:
portabici.jpg
19
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 24/11/2023 alle: 16:16:16
   
Brevi considerazioni sull'art. 61 del CdS, rubricato "Sagoma limite", che originariamente presenta:
il primo comma con l'indicazione delle tre dimensioni massime per la generalita' dei veicoli;
alcuni commi intermedi per l'indicazione di eccezioni alle dimensioni massime di cui al comma 1;
l'ultimo comma, sanzionatorio, da applicare in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo.

Nel tempo il Parlamento ha apportato diverse modifiche a detto articolo per introdurre nuove eccezioni alle dimensioni massime

Invece di ricorrere a nuovi commi intermedi, il Parlamento ha inserito dette eccezioni nel comma 1, di seguito alla dimensione interessata.

Per mia comodita' di consultazione sono intervenuto sul comma 1 e l'ho semplificato, trasferendo le eccezioni come segue:

CdS - Art. 61 "Sagoma limite"
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati;
b) larghezza massima non eccedente 2,55 m; 
c) altezza massima non eccedente 4 m.

1-bis. [nuovo] Nel computo della lunghezza e della larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili [stralcio dalle attuali definizioni di lunghezza e larghezza nel comma 1].
2. [invariato]
2-bis. [invariato]
2-ter. [nuovo] I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi [stralcio dall'attuale definizione della lunghezza nel comma 1].
3. [abrogato, per riposizionamento negli artt. 54 e 56]
4. [invariato]
4-bis. [nuovo] Per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che l'altezza sia di 4,30 m. [stralcio dall'attuale definizione dell'altezza nel comma 1].
5. [invariato]
6. [invariato]
7. [invariato]

L'attuale comma 3 dell'art. 61 CdS porta la seguente disposizione:
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

In un articolo del CdS che riguarda soltanto le tre dimensioni massime di un veicolo, il riferimento a  tutte le caratteristiche costruttive e funzionali di due veicoli appare contraddittorio, mentre ritengo opportuno l'inserimento della disposizione negli articoli del CdS che definiscono i due veicoli interessati.

Infine, dalla semplificazione dell'attuale testo del comma 1 residua la seguente disposizione:
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri
che, di per se', non introduce alcuna eccezione nella definizione dei limiti di sagoma e che, pertanto, potrebbe utilmente figurare in un nuovo comma 1-bis dell'art. 164 relativo alla "sistemazione del carico sui veicoli" con contestuale eliminazione del successivo comma 2-bis.

Non sono entrato nel merito delle disposizioni dell'art. 61 CdS, ma ho effettuato soltanto un parziale riposizionamento del vigente testo nell'ambito dello stesso articolo o, comunque, del CdS, senza nulla togliere o aggiungere. 
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 29/11/2023 alle: 00:00:00
   
Lo scorso 1 novembre ho scritto in altra discussione:
Da tempo ho completato la mia opinione sull'unico quadro normativo che dovrebbe regolare l'utilizzo delle varie "estensioni" alla sagoma del veicolo per la sistemazione ed il trasporto del relativo carico.

Lollipibus ha scritto:
Del resto il veicolo autocaravan è di per sé un essere semi sconosciuto nel cds, figurarsi quello che c'è attaccato.

Giovanni ha scritto:
Una legge deve regolarizzare il singolo problema in generale. 
Non può e non deve andare sulle singole minuzie perché diventerebbe poco chiara. 
Quello di cui si sta discutendo è semplicissimo: tutto ciò che trasborda dal perimetro del mezzo deve essere indicato sulla Carta di Circolazione, eccetto i trasporti occasionali di materiali ingombranti.


=============================

Come ho esposto nel precedente intervento, considero che la disposizione:
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri
si trovi nel comma 1-bis dell'art. 164 CdS, con testo invariato, per "trasferimento" dalla sua attuale effettiva collocazione nel comma 1 dell'art. 61 (dove non ha alcuna minima logica di trovarsi).

Ed adesso parto con la mia fantasia con due ulteriori definizioni, oltre quelle riportate nell'intervento di apertura che sono invece desunte dalla vigente normativa.

Mi e' gia occorso in un lontano passato di fantasticare nel forum una circolare MIT, che e' poi finita pubblicata nella sezione "motori" di un importante quotidiano nazionale.

CARICO ESTERNO: carico trasportato su apposito dispositivo all'esterno della sagoma d'origine dei veicoli di cat. M.

PORTACARICO_ESTERNO: dispositivo del tipo portabagagli, portasci, portabici, portamoto montato sul tetto (quando possibile) oppure, a sbalzo, sulla parte posteriore dei veicoli di cat. M, in [...?...] della relativa sagoma d'origine.

Con il vostro aiuto resta da trovare la parola piu' appropriata per sostituire il [...?...] : estensione, prolungamento, ampliamento, prosecuzione...

Tutte le definizioni dovrebbero trovare posto nell'art. 164 o, ancor meglio, nell'attuale art. 3 del CdS.

Nel comma 1-bis dell'art. 164 la disposizione "trasferita" diventerebbe semplicemente:
Entro i limiti di sagoma di cui all'art. 61, i veicoli di cat. M possono essere muniti di portacarico esterno secondo le direttive impartite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto firmato dal Ministro avrebbe, in sostanza, funzione sostitutiva del Regolamento al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al citato comma 1-bis.

E, come ha scritto Giovanni, la parte prettamente legislativa sarebbe cosi' completata senza andare sulle singole minuzie .

Adesso resta da impostare il decreto, che risultera' una fusione riorganizzata di:
- recente decreto relativo ai veicoli M2 ed M3
- 6 circolari emanate nel tempo riguardo ai veicoli di cat. M1. 

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 19/12/2023 alle: 16:16:16
   
In altra discussione Salito ha recentemente inserito la seguente immagine per evidenziare i limiti dimensionali del carico sporgente:
caricosporgente.jpeg
Sarebbe un ottimo esempio di effettivo carico sporgente, se non:
- contenesse un grave errore concettuale nella grafica a sinistra;
- mancasse di due essenziali informazioni (una per ogni grafico, con particolare rilevanza per quello a destra).

Il mio triplo apprezzamento al lettore che evidenziera' per primo l'errore nella grafica a sinistra, perche' significhera' che:
1) e' entrato a lèggere questa discussione, finora quasi un soliloquio;
2) conosce bene la normativa di cui all'art. 164 CdS;
3) non prende direttamente per valido tutto cio' che proviene da internet.

--------------------
p.s. @Salito: non prenderla come ripicca per la nostra antica "ruggine" riguardo alle targhe ripetitrici.
Anzi, se hai la possibilita' di rintracciare il sito da cui hai tratto l'immagine, si potrebbe interessare il relativo responsabile in modo che apporti le modifiche del caso, perche' - mi ripeto - risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione.

 
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29433
Rispondi Abuso
Inserito il 19/12/2023 alle: 16:22:26
nell'immagine a sinistra, l'errore sta nel fatto che il carico, potrebbe tranquillamente rimanere nei limiti di sagoma se fosse caricato meglio, e che per sporgere i 2/3 ,max 3m, e complessivamente non più di 12m, il carico deve partire  dal muso ( nel caso in questione)
nell'immagine a destra, manca la misura massima concessa ( 2,55m), è vero che si puù sporgere lateralmente di 30 cm, ma al massimo fino ai 2,55m
però io vinco facile, è il mio lavoro
Silvio
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