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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 15:15:15
   
Elletufo ha scritto:
Questa è la mia lettura : Art.363 Reg "Accertamento della massa dei veicoli" prosegue nella sua parte generale con Art.167 c.1-bis.
   
==============================
   
Secondo la mia lettura NON-professionale delle norme regolanti la circolazione stradale, nell'accertamento della massa dei veicoli la parte generale  si conclude nello stesso art. 363 Reg. con l'acquisizione del risultato fornito dallo strumento di misura.
 
Al momento, la prosecuzione dell'accertamento (con applicazione di "correttivi" sul risultato della misurazione) si ha soltanto nella parte specifica di cui al comma 1-bis dell'art. 167 CdS, riguardante i veicoli che trasportano merci non pericolose.

Non c'e' alcuna prosecuzione di accertamento negli artt. 168 e 169, dove invece si procede direttamente alla quantificazione dell'eventuale eccedenza (sulla base del risultato della misurazione senza "correttivi") ed alla determinazione della sanzione.

Ti ho dimostrato che la proposta di far proseguire l'accertamento della massa anche nell'art. 169 CdS (con l'applicazione delle regole di cui al citato comma 1-bis) non e' stata approvata dalla 8^ Commissione del Senato in sede referente.
   
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 15:25:35
Anche la mia è una lettura NON-professionale.
E' stata ritirata e non conosciamo le motivazioni.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 16:16:16
   
Cinquantuno ha scritto:
Sempre riferendomi ai mezzi da lavoro, un'altra discrepanza rispetto ai nostri camper è questa:
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
Anche qui, non riesco a capire perchè questa differenza.

   
==============================
   
Quel comma e' da considerare disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 30 della Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968). come richiamata nell'art. 1 del CdS.
   
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 16:41:56
The Devil ha scritto:

"Al momento, la prosecuzione dell'accertamento (con applicazione di "correttivi" sul risultato della misurazione) si ha soltanto nella parte specifica di cui al comma 1-bis dell'art. 167 CdS, riguardante i veicoli che trasportano merci non pericolose."

Ha omesso il comma 8 dell'art. 167 il quale conclude la procedura di determinazione delle eventuali eccedenze di carico dove si dice che i calcoli di cui al comma 8 si riferiscono alle sanzioni dal comma 2 al comma 7.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 18:18:18
   
Elletufo ha scritto:
Ha omesso il comma 8 dell'art. 167 il quale conclude la procedura di determinazione delle eventuali eccedenze di carico dove si dice che i calcoli di cui al comma 8 si riferiscono alle sanzioni dal comma 2 al comma 7.
   
==============================
  
Il comma 8 dell'art. 167 CdS non attiene all'accertamento della massa dei veicoli, di cui ci siamo finora occupati ed il cui risultato costituisce uno dei due termini di confronto per la quantificazione dell'eventuale eccedenza.

Il citato comma 8 interviene, se del caso, nella "correzione" dell'altro termine di confronto, ovvero la MMA (massa massima autorizzata), come riportata nel certificato di immatricolazione del veicolo, e nella determinazione delle sanzioni di cui al solo comma 3.
   
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 25/02/2025 alle: 20:16:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/02/2025 alle 18:18:18

    Elletufo ha scritto: Ha omesso il comma 8 dell'art. 167 il quale conclude la procedura di determinazione delle eventuali eccedenze di carico dove si dice che i calcoli di cui al comma 8 si riferiscono alle sanzioni
dal comma 2 al comma 7.     ==============================    Il comma 8 dell'art. 167 CdS non attiene all'accertamento della massa dei veicoli, di cui ci siamo finora occupati ed il cui risultato costituisce uno dei due termini di confronto per la quantificazione dell'eventuale eccedenza. Il citato comma 8 interviene, se del caso, nella correzione dell'altro termine di confronto, ovvero la MMA (massa massima autorizzata), come riportata nel certificato di immatricolazione del veicolo, e nella determinazione delle sanzioni di cui al solo comma 3.      
...
art.167 c.8     ... sanzioni amministrative previste dal presente articolo... nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale...

Scusami, forse sono troppo stanco ma da nessuna parte del comma 8 leggo  "....nella determinazione delle  sanzioni di cui al solo comma 3."
15
cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
Rispondi Abuso
Inserito il 26/02/2025 alle: 10:45:29
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/02/2025 alle 16:16:16

    Cinquantuno ha scritto: Sempre riferendomi ai mezzi da lavoro, un'altra discrepanza rispetto ai nostri camper è questa: 3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica
e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. Anche qui, non riesco a capire perchè questa differenza.     ==============================     Quel comma e' da considerare disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 30 della Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968). come richiamata nell'art. 1 del CdS.      
...
Quel comma e' da considerare disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 30 della Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968). come richiamata nell'art. 1 del CdS.

Quindi uno non "addetto ai lavori" fiducioso di tale tolleranza come può saperlo senza incorrere in problemi non di poco conto?
Ciao
5
Trave71
Trave71
10/06/2020 4266
Rispondi Abuso
Inserito il 26/02/2025 alle: 19:47:24
In risposta al messaggio di cinquantuno del 25/02/2025 alle 11:30:08

Ma non si fa prima a viaggiare entro il limite? E' la cosa giusta! Il limite sono 35Q peso il mio camper e se sono dentro bene, altrimenti vedo cosa potrei togliere. Qui sopraggiunge il problema, la pesa che uso io (
ad esempio ) è sul margine inferiore della tolleranza e mi dice che peso 3430 Kg., mentre la polizia mi ferma e mi porta sulla pesa che ( ad esempio ) è sul margine superiore della tolleranza e dice che io peso 3570 Kg., passibile quindi di ammenda. Ora le due bilance, nel mio esempio, pesano entrambe con una tolleranza del 2% ( che è proprio poco per una bilancia che pesa tonnellate ) e nonostante ciò, per la polizia sono da multare. Ti faccio notare che tra la mia pesata e quella della polizia ci sono ben 140kg. di differenza eppure entrambe le pese sono tarate a norma di legge    Ora prova a fare i conti con un 5% di tolleranza che a volte hanno alcune pese. C'è poco da fare le tolleranze esistono ed occorre che le leggi ne tengano conto, non si può dire che se superi il peso sei in multa, è una enorme stupidaggine! Esiste una scienza sulle tolleranze che tiene conto di una infinità di fattori, ( temperatura, altezza sul livello del mare, umidità, etc. etc ) mentre per la legge se pesi di più di 3500 kg. sei in multa, e non basta, se per caso vieni pesato dopo un incidente in cui qualcuno si è fatto male e tu hai tutte le ragioni di questo mondo, automaticamente passi dalla parte del torto.  
...
In senso stretto hai ragione,  ogni strumento di misura di ogni genere ha una tolleranza. 

Quello che tu sostieni non è prettamente corretto, la bilancia peserà ciò che ritiene essere il peso effettivo , con una tolleranza del 2% , per cui potresti essere quel peso + o - 2% . Se ti pensasse aggiungendo il 2% sarebbe starata. 
Certamente non esiste una procedura scritta,  quindi ci si deve affidare al buon senso dell'accertatore e concordo che questa lacuna vada colmata. 
Vedrai che quando decideranno di pesare davvero lo fanno un bel decreto attuativo, con tolleranza ecc come fanno dove pesano. Allora saranno dolori per molti.
Adesso va bene.
Io sono contento di pesare 3400 e non 3700 , in futuro si vedrà. 
Aldo 
 
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/02/2025 alle: 22:22:22
   
Elletufo ha scritto:
Ha omesso il comma 8 dell'art. 167 [...] dove si dice che i calcoli di cui al comma 8 si riferiscono alle sanzioni dal comma 2 al comma 7.
   
==============================
   
Riprendo il tuo intervento sul quale ho espresso le mie considerazioni che hanno originato una tua contestazione.

A parte l'eventuale "correzione" della MMA di un veicolo, quale termine di confronto con la massa rilevata (a sua volta "corretta" ai sensi del comma 1-bis) al fine di quantificare l'eventuale eccedenza di massa, con il comma 8 dell'art. 167 CdS il legislatore dispone analoga "correzione" (ovvero arrotondamento ai cento chilogrammi superiori) per  i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale al fine di individuare la sanzione amministrativa da comminare .

Se vai a leggere l'art. 167 dal comma 2 al comma 7  potrai verificare che  il comma 3 (oltre al 3-bis da considerare disapplicato) e' l'unico comma contenente indicazioni percentuali da valorizzare cui applicare la disposizione del comma 8.

Potrai inoltre agevolmente verificare che il comma 4 non e' sanzionatorio ma piuttosto dispositivo.
   
--------------------
p.s. Un'altra indicazione percentuale da valorizzare e' contenuta nell'art. 10 (e correlato art. 10-bis).
 
14
2assi
2assi
16/05/2011 3540
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 02:43:13
Tolleranza si, tolleranza no..
Mi piacerebbe vedere un verbale elevato dalle ffoo Italiane, che contesti ad esempio  80 kg più del consentito... 
Sono leggende metropolitane, si sta discutendo di pochi kg quando in realtà  molti, superano di diversi quintali. 
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 08:25:23
In risposta al messaggio di 2assi del 27/02/2025 alle 02:43:13

Tolleranza si, tolleranza no.. Mi piacerebbe vedere un verbale elevato dalle ffoo Italiane, che contesti ad esempio  80 kg più del consentito...  Sono leggende metropolitane, si sta discutendo di pochi kg quando in realtà  molti, superano di diversi quintali. 
yesyes anni fa mio figlio ha preso ecovip su daily vado dal comandante della stradale conosciuto in una mangiata ora in pensione e mi dice (parlo perchè ti conosco ormai bene altrimenti) sappiamo a ochhio i CAMPER obesi ma in genere NON li fermiamo e se succede siamo tolleranti con una multa non fiscale a meno che da 3.5 t andiamo a 4 e oltre poi...
nonno pat 49
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 11:55:55
   
Cinquantuno ha scritto:
Non esiste un solo strumento umano che non abbia una tolleranza,
quindi sarebbe auspicabile che una tolleranza minima fosse prevista per legge,
congruente con le apparecchiature usate per la determinazione del peso...

   
==============================
   
Concordo sul tuo auspicio.

Come tanti altri strumenti di misura, anche la bilancia e' soggetta a periodiche verifiche per certificare lo scostamento tra una massa campione ed il risultato della relativa misurazione.

In presenza di scostamento oltre le caratteristiche costruttive, la bilancia e' soggetta a regolazione con conseguente ulteriore verifica e rilascio conclusivo della certificazione.

Ferma restando la formulazione dell'attuale art. 363 del Regolamento al CdS, aggiungerei in detto articolo soltanto la disposizione per la quale il risultato di ogni misurazione va rettificato con l'applicazione dello scostamento -/+ figurante sull'ultimo certificato di verifica rilasciato per la bilancia utilizzata.

Siamo in un mondo dominato dalla tecnologia digitale, per cui non mi sorprenderei di bilance sulle quali sia possibile impostare a priori lo scostamento figurante nel certificato di verifica, in maniera da avere il risultato direttamente rettificato della misurazione.

Al posto di una tolleranza di entita' uniforme per tutte le situazioni e per tutte le bilance preferirei ottenere l'esatta quantificazione della massa di un veicolo, caso per caso, tanto il tempo occorrente e' lo stesso... ammesso che ci siano le risorse umane e la volonta' di procedere a detti controlli.

Ovviamente andrebbe abrogato il comma 1-bis dell'art. 167.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 14:14:14
   
Cinquantuno ha scritto:
Quindi uno non "addetto ai lavori", fiducioso di tale tolleranza, come può saperlo senza incorrere in problemi non di poco conto?
   
==============================
   
Sulla disapplicazione dei vigenti commi 2-bis e 3-bis dell'art. 167 CdS potremmo interpellare il MIT, visto che sta procedendo alla redazione del nuovo CdS a seguito della recente legge-delega.

A mio avviso, nel caso specifico andrebbe ripristinata la fattispecie della violazione senza sanzione (prevista nell'art. 167 prima della recente modifica) al fine di "salvare capra e cavoli", ovvero di osservare la Convenzione di Vienna e contemporaneamente "legittimare" alcuni veicoli a circolare in sovraccarico rispetto alla massa massima autorizzata.

In altri termini, andrebbe abolito il comma 2-bis mentre il comma 3-bis potrebbe avere un testo del seguente tenore:
Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', l'eccedenza di massa entro il limite della prima fascia [1t per veicoli oltre 10t e 5% per veicoli fino 10t] non e' soggetta a sanzione.

Il legislatore nazionale non puo' disporre che un veicolo possa circolare in sovraccarico rispetto alla massa massima autorizzata ma puo' disporre che la violazione di una norma (ex comma 1 dell'art. 167) non abbia sanzione a fronte.
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 16:38:02
Art. 363. Regolamentoo di attuazione ( Art. 167 , CdS)
Accertamento della massa dei veicoli.
1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.
[Ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione.]

Art. 371. Regolamento di attuazione (Art. 169 Cod. Str.)
Persone e carichi trasportabili
1. Il numero massimo di persone trasportabili ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.
[ Questo articolo del regolamento ci da indicazioni circa una delle grandezze da confrontare con il risultato della operazione di pesatura.]


Qui i percorsi si riuniscono per arrivare a individuare i valori da confrontare tra di loro


[Art. 167 c.1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
[ Qu i viene individuata la prima grandezz a d el confronto.]


Art. 167 c.1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato
[ Qui viene individuata la seconda grandezza del confronto.]

Da sottoporre a pesatura sono i  v e i c o l i   così come sono individuati nell’art. 46 CdS senza nessun’altra specificazione e le grandezze da confrontare sono state individuate nel c. 1 e 1bis dell’art.167 cds salvo casi specifici.
…… ..
 

Modificato da Elletufo il 27/02/2025 alle 16:41:29
15
cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2025 alle: 16:57:16
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/02/2025 alle 19:47:24

In senso stretto hai ragione,  ogni strumento di misura di ogni genere ha una tolleranza.  Quello che tu sostieni non è prettamente corretto, la bilancia peserà ciò che ritiene essere il peso effettivo , con una tolleranza
del 2% , per cui potresti essere quel peso + o - 2% . Se ti pensasse aggiungendo il 2% sarebbe starata.  Certamente non esiste una procedura scritta,  quindi ci si deve affidare al buon senso dell'accertatore e concordo che questa lacuna vada colmata.  Vedrai che quando decideranno di pesare davvero lo fanno un bel decreto attuativo, con tolleranza ecc come fanno dove pesano. Allora saranno dolori per molti. Adesso va bene. Io sono contento di pesare 3400 e non 3700 , in futuro si vedrà.  Aldo   
...
la bilancia peserà ciò che ritiene essere il peso effettivo , con una tolleranza del 2% , per cui potresti essere quel peso + o - 2% . Se ti pensasse aggiungendo il 2% sarebbe starata.

Perchè starata? Non capisco, se, come anche tu scrivi la tolleranza è il 2% una ipotetica massa di 1000 kg. potrà risultare alla pesa da 980 a 1020 kg. o mi sfugge qualcosa?
Ciao

Modificato da cinquantuno il 27/02/2025 alle 16:57:44
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 28/02/2025 alle: 11:11:11
   
Elletufo ha scritto:
Da sottoporre a pesatura sono i  v e i c o l i  così come sono individuati nell’art. 46 CdS senza nessun’altra specificazione...
   
=============================
   
Sicuro?

Secondo la mia lettura del CdS, alla tua affermazione vanno aggiunte due specificazioni:

1) tra tutti i veicoli individuati nell’art. 46 CdS  soltanto quelli con assegnata massa massima autorizzata sono soggetti a pesatura per l'accertamento della massa effettiva durante la circolazione.

2) tra tutti i veicoli con assegnata massa massima autorizzata soltanto quelli che trasportano merci non pericolose sono soggetti alle disposizioni dell'art. 167 CdS.

 
8
superduke46
superduke46
27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 28/02/2025 alle: 13:39:51
un mio amico poliziotto mi diceva sempre che pesare un camper è come sparare sulla croce rossa
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 28/02/2025 alle: 15:02:01
In risposta al messaggio di TheDevil del 28/02/2025 alle 11:11:11

    Elletufo ha scritto: Da sottoporre a pesatura sono i  v e i c o l i  così come sono individuati nell’art. 46 CdS senza nessun’altra specificazione...     =============================     Sicuro? Secondo
la mia lettura del CdS, alla tua affermazione vanno aggiunte due specificazioni: 1) tra tutti i veicoli individuati nell’art. 46 CdS soltanto quelli con assegnata massa massima autorizzata sono soggetti a pesatura per l'accertamento della massa effettiva durante la circolazione. 2) tra tutti i veicoli con assegnata massa massima autorizzata soltanto quelli che trasportano merci non pericolose sono soggetti alle disposizioni dell'art. 167 CdS.  
...
Le ultime tre parole  sono  " salvo casi specifici".  Questo non è un linguaggio professionale.
Considerato che si rende necessario un confronto tra due grandezze, rimane sempre da indicare numero di articolo e/o comma in cui si stabilisce come viene determinato il peso da confrontare con il peso massimo consentito.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2025 alle: 12:12:12
   
Elletufo ha scritto:
Considerato che si rende necessario un confronto tra due grandezze, rimane sempre da indicare numero di articolo e/o comma in cui si stabilisce come viene determinato il peso da confrontare con il peso massimo consentito.
[L'art. 363 del Regolamento di attuazione] ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione.
   
==============================
   
Premesso che si tratta del  confronto tra due valori di una stessa grandezza [massa], sostieni che l'art. 363 Reg. non indica  il metodo per determinare il risultato della operazione.
   
Esclusa la rubrica dell'articolo, che per te non ha alcuna rilevanza [rubrica legis non est lex], detto articolo inizia con la ripetizione del concetto espresso in rubrica:  Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo...
e prosegue con l'indicazione: ...gli organi di polizia stradale [...] potranno disporre che la pesatura sia effettuata...

 Secondo la mia lettura, le indicazioni dell'art. 363 Reg. sono chiare e complete.

Mi pare ovvio che l'utilizzo del termine pesatura da parte del legislatore sottintenda che:
1) il veicolo sia posto su una bilancia di portata congrua;
2) la misurazione venga letta ed opportunamente annotata per le fasi successive del controllo.

Mi tornerebbe utile una tua spiegazione sul concetto che associ al termine  metodo  [di pesatura?] e che non trovi esplicitato nell'art. 363 Reg.

Posto inoltre che il comma 1-bis dell'art. 167 CdS e' entrato in vigore il 6 agosto 2022, sarebbe da chiedersi come gli organi di polizia stradale abbiano potuto contestare eccedenze di massa per tanti anni senza disporre, come tu scrivi, del  metodo per determinare  il valore della massa attuale del veicolo, da mettere a confronto con quello della massa massima autorizzata.
   
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2025 alle: 17:49:20
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/03/2025 alle 12:12:12

    Elletufo ha scritto: Considerato che si rende necessario un confronto tra due grandezze, rimane sempre da indicare numero di articolo e/o comma in cui si stabilisce come viene determinato il peso da confrontare con
il peso massimo consentito. [L'art. 363 del Regolamento di attuazione] ci dice dove effettuare la pesatura ma non ci dice il metodo per determinare il risultato della operazione.     ==============================     Premesso che si tratta del confronto tra due valori di una stessa grandezza [massa], sostieni che l'art. 363 Reg. non indica il metodo per determinare il risultato della operazione.     Esclusa la rubrica dell'articolo, che per te non ha alcuna rilevanza [rubrica legis non est lex], detto articolo inizia con la ripetizione del concetto espresso in rubrica: Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo... e prosegue con l'indicazione: ...gli organi di polizia stradale [...] potranno disporre che la pesatura sia effettuata...  Secondo la mia lettura, le indicazioni dell'art. 363 Reg. sono chiare e complete. Mi pare ovvio che l'utilizzo del termine pesatura da parte del legislatore sottintenda che: 1) il veicolo sia posto su una bilancia di portata congrua; 2) la misurazione venga letta ed opportunamente annotata per le fasi successive del controllo. Mi tornerebbe utile una tua spiegazione sul concetto che associ al termine metodo [di pesatura?] e che non trovi esplicitato nell'art. 363 Reg. Posto inoltre che il comma 1-bis dell'art. 167 CdS e' entrato in vigore il 6 agosto 2022, sarebbe da chiedersi come gli organi di polizia stradale abbiano potuto contestare eccedenze di massa per tanti anni senza disporre, come tu scrivi, del metodo per determinare il valore della massa attuale del veicolo, da mettere a confronto con quello della massa massima autorizzata.      
...
Treccani

mètodo s. m. [dal lat. methŏdus f., gr. μέϑοδος f., «ricerca, indagine, investigazione», e anche «il modo della ricerca», comp. di μετα- che include qui l’idea del perseguire, del tener dietro, e ὁδός «via», quindi, letteralmente «l’andar dietro; via per giungere a un determinato luogo o scopo»]. – 1. In genere, il modo, la via, il procedimento seguito nel perseguire uno scopo, nello svolgere una qualsiasi attività, secondo un ordine e un piano prestabiliti in vista del fine che s’intende raggiungere: m. d’indagine, di studio, di lavorazione, di coltivazione; applicare, seguire un m.; formarsi un m. proprio; un buon m., un cattivo m.; un m. giusto, sbagliato. Talora indica più esplicitamente l’ordine, e anche la regolarità costante con cui si procede: lavorare, studiare, operare con m.; avere, non avere metodo; oppure, quando non si faccia riferimento a specifici settori culturali o di ricerca (m. filosofico, matematico, storico, ecc.), precisa regole e tecniche particolari che presiedono a certi procedimenti (così, per es., in filosofia, m. analitico, sintetico, sillogistico, deduttivo, o ancora m. dialettico, m. fenomenologico, ecc. (per i quali si deve necessariamente rinviare alle diverse concezioni filosofiche cui ciascun metodo è legato: dialettica, fenomenologia, ecc.). Con sign. più particolari: a. Nella storia del pensiero filosofico e scientifico, ogni procedimento inteso a raggiungere una conoscenza certa, dotata comunque di significato, e, soprattutto nel caso della filosofia, vera: m. dialogico (o socratico, o maieutico), il metodo che, avvalendosi dell’incalzare di domande, spinge l’interlocutore a chiarificare quanto più è possibile il significato dei concetti usati e, soprattutto, ad evitare l’errore consistente nell’accettazione inconsapevole di pregiudizî; m. geometrico, quello che, a partire dal modello offerto dalla geometria di Euclide, procede da assiomi e definizioni alla costruzione e dimostrazione di teoremi, cui possono far seguito varî corollarî; m. ipotetico-deduttivo, quello che, partendo da affermazioni razionali (assiomi), ne ricava conseguenze più specifiche e non contraddittorie (e se queste sono confrontabili con l’esperienza, si parla di m. sperimentale, che comprende anche l’attività di costruzione delle apparecchiature e di progettazione delle modalità di sperimentazione); m. cartesiano, esposto da R. Cartesio nel Discorso sul metodo (1637), il quale, avendo come presupposto il dubbio, che induce a rifiutare ogni conoscenza presentatasi come controvertibile (dubbio metodico: v. metodico), assume come regole «per ben condurre la propria ragione a cercare la verità nelle scienze» l’evidenza (accogliere solo le conoscenze chiare e distinte), la scomposizione (per giungere agli elementi semplici e primi nell’ordine del conoscere), l’ordine (dal semplice al complesso), l’enumerazione completa. b. Nella scienza contemporanea s’intende correntemente per m. scientifico l’insieme di norme, direttive e convenzioni seguite nell’impostazione e nella conduzione della ricerca, in base a criterî generali di razionalità e obiettività che garantiscano non solo la significatività e la comunicabilità dei processi di acquisizione teorica, ma anche la riproducibilità e la verificabilità delle osservazioni su cui tali processi si basano. Tra i metodi scientifici si possono distinguere: m. descrittivi, tipici del naturalismo antico e medievale, ma riproposti in diverse discipline in tempi successivi, che si limitano a fornire una descrizione dettagliata dell’oggetto d’indagine in base all’osservazione, diretta o indiretta, delle sue proprietà empiriche in condizioni naturali; un m. razionale, tipico per es. della matematica, che si propone come mezzo per consentire alla ragione umana la conoscenza, la definizione e la trattazione di enti e principî universali con le loro implicazioni logiche e teoretiche; un m. sperimentale, che si basa su interventi intesi a riprodurre, in modo opportunamente semplificato e mediante l’uso di apparati appositamente progettati e realizzati, le condizioni in cui si verificano determinati fenomeni al fine di sottoporre a controllo (confermandole o confutandole) le previsioni teoriche: esempî di metodo sperimentale sono i m. di osservazione e misura, cioè le procedure di elaborazione (per lo più statistica) dei dati raccolti nella misurazione di determinate grandezze al fine di stabilirne il valore più probabile con il relativo intervallo di indeterminazione (o errore di misura). Sono metodi descrittivi: il m. morfologico, consistente nella semplice rilevazione e registrazione delle forme degli oggetti esaminati; il m. classificatorio, che può includere il precedente e che ha lo scopo di riunire in categorie (specie, generi, famiglie, ecc.) più individui che rivelano caratteristiche simili (morfologiche, strutturali, o, nel caso della botanica e della zoologia, anche genetiche) per giungere alla determinazione di un ordine gerarchico costituito da una successione di categorie sempre più ampie e generali; i m. statistici, che presuppongono la misurazione di aspetti quantitativi degli elementi analizzati e che, mediante opportuni strumenti matematici (statistica e calcolo delle probabilità), si propongono di rilevare regolarità e leggi in fenomeni di massa apparentemente caotici. Con riferimento agli strumenti matematici usati nella ricerca scientifica: m. analitico, quello che si traduce in un procedimento di calcolo; m. sintetico, quello che si basa su una catena di deduzioni logiche a partire dalle proprietà caratteristiche degli enti in esame; m. costruttivo, quello che offre un procedimento atto non solo ad affermare l’esistenza di una o più soluzioni di un problema, ma a determinarle attraverso successivi passaggi (calcoli, costruzioni geometriche). c. Specificato da attributi, o da complementi, il termine indica un procedimento generale atto a risolvere una classe di problemi particolari (m. dei minimi quadrati, m. di sostituzione in algebra; m. di compensazione in metrologia, ecc.) o anche un procedimento particolare per la risoluzione di un determinato problema (m. di Cramer per la risoluzione di un sistema di equazioni lineari; m. di Foucault per la misurazione della velocità della luce, ecc.). Esistono inoltre metodi applicabili a una classe definita di questioni: per es., nella teoria dei sistemi di equazioni lineari, il m. di sostituzione, di eliminazione e di confronto. Nel calcolo numerico, m. iterativo, particolare metodo di approssimazione successiva (v. approssimazione) basato sulla ripetuta applicazione di un algoritmo che, a partire da una soluzione approssimata del problema, dia come risultato finale una migliore approssimazione. Nel calcolo delle probabilità, m. Monte Carlo (dal nome della città monegasca, sede di un casinò famoso per il gioco della roulette), metodo per l’analisi di un processo stocastico mediante la sua simulazione, affermatosi con lo sviluppo dei calcolatori elettronici e basato sulla possibilità di generare sequenze di numeri pseudo-casuali con le quali riprodurre opportunamente la successione casuale degli eventi elementari che costituiscono il processo in questione; m. Delfi (dal nome della località della Focide, celebre per l’oracolo di Apollo), metodo basato su successive opzioni tra un’ipotesi positiva e una negativa. d. In contabilità, procedimento seguito per l’esecuzione di un calcolo o per la tenuta di un conto: metodi di appuramento di un conto corrente, i procedimenti seguiti per il calcolo degli interessi da capitalizzare periodicamente a debito o a credito del titolare del conto; m. di scrittura, procedimento di compilazione delle scritture, secondo date modalità, quali sono il m. a partita semplice e il m. a partita doppia. e. Particolare sistema di norme per l’insegnamento; tecnica del modo d’insegnare e di educare: m. fröbeliano; m. Montessori o montessoriano; m. pratico; m. globale; insegnante che ha o non ha metodo. Scuole di metodo, nell’ordinamento dell’istruzione elementare dato al Lombardo-Veneto dall’Austria, scuole annesse ad alcune delle maggiori scuole elementari allo scopo di preparare i maestri; scuole di m. per l’educazione materna, o scuole di m. per le educatrici dell’infanzia, di durata triennale, istituite in Italia con la riforma Gentile (1923), per l’addestramento delle maestre del grado preparatorio. Anche con riferimento a determinate discipline, come per es. il m. Berlitz, per l’apprendimento delle lingue straniere, che prende nome dal pedagogista amer. M. D. Berlitz (1852-1921). Analogam., nell’educazione fisica, m. svedese, pratica della ginnastica sulla base di esercizî a corpo libero o sugli attrezzi leggeri, secondo i principî della scuola svedese di P. H. Ling (1776-1839). f. Talora equivale a metodologia: questioni, problemi di metodo. 2. Libro in cui gli elementi per lo studio di un’arte, di una scienza, di una lingua, ecc., sono esposti, soprattutto sotto forma di esercizî, graduando le difficoltà in modo da renderne facile l’apprendimento: m. di solfeggio, di canto, di fisarmonica (o per fisarmonica), di disegno, di calligrafia. Anche come titolo dell’opera: M. di pianoforte; Nuovo m. di lingua inglese. 3. Per estens., in molti casi la parola indica più semplicem. il procedimento, il modo con cui si cerca di raggiungere uno scopo, senza l’idea d’un ordine e d’una correlazione tra più atti o fasi o momenti; così in espressioni come m. di cura o curativo o terapeutico; m. di misurazione, di pulitura, ecc.; ho un ottimo m. per convincerlo, per farlo star buono; conosco un m. infallibile per non essere disturbato; un buon m. per far quattrini; m. fiscali, polizieschi. Più genericam., modo d’agire, di comportarsi: che m. sono questi?; il tuo m. mi piace poco; soprattutto se abituale in una persona: conosco i suoi m.; è il suo solito metodo. M. di vita, il modo con cui è regolata da ciascuno la propria vita pratica, con riguardo alla distribuzione delle varie attività nella giornata, alle occupazioni preferite, alle abitudini nel cibo, nel riposo, ecc. (si dice anche sistema di vita, e sistema è usato spesso invece di metodo anche in altre frasi citate precedentemente, senza sostanziale diversità di significato). 4. Nel gioco del calcio, disposizione tattica dei giocatori in campo, attuata a scopi prevalentemente difensivi, detta anche «a W» poiché prevedeva i due terzini davanti al portiere, liberi da rigidi compiti di marcatura, i due mediani sulle ali avversarie, un centromediano con funzioni di interdizione e raccordo, le due mezzeali a centrocampo e tre punte fisse. Diffusa negli anni Venti e Trenta e praticata dalla nazionale italiana campione del mondo nel 1934, venne gradatamente soppiantata dal sistema.
 

Modificato da Elletufo il 03/03/2025 alle 17:56:10
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